Il messaggio di posta elettronica “semplice”, non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82, non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull’identità dell’apparente sottoscrittore, e pertanto non può essere qualificato alla stregua di atto pubblico.
N. 20603/04 R.G.MOD. Unico N. 4379/07 R.G.G.I.P.
Sentenza N. 348/08
In data 11/03/2008
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA